Per depositare una Mediazione

Per avviare la procedura di mediazione è necessario compilare la domanda di mediazione in tutti i sui campi.


Attenzione

- Per più parti istanti compilare tanti moduli Ulteriore Parte Istante quanti sono le parti indicate
- Per più parti invitate tanti moduli Ulteriore Parte Invitata quanti sono le parti indicate
Per qualsiasi dubbio non esitare a chiamarci al 0143745869


Una volta compilata stamparla e firmarla.

La domanda potrà essere inviata alla nostra segreteria in uno dei seguenti modi.

Mezzo posta Raccomandata A/R

Mezzo PEC a : roberta@pec.inmediaadr.it

Mezzo fax al numero 0143380320

Mano presso una delle nostre sedi

Pagamento, Bonifico Bancario :
IN MEDIA ADR S.R.L. 

BPER BANCA IBAN IT76R0538748670000042218078

Mandato a Conciliare

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Attenzione, per più parti istanti o parti invitate compilare tanti moduli Ulteriore Parte Istante, Ulteriore Parte Invitata quanti sono le parti indicate. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci al 0143745869

Regolamento

Il presente regolamento si applica alla procedura di MEDIAZIONE, attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la  composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Tariffe e Criteri

L'indennità complessiva comprende le spese di avvio del  procedimento e le spese di mediazione.  Per le spese di avvio sono dovute come da D.M. n. 139 4  agosto 2014,G.U. n. 221 del 23 settembre 2014
L’ammontare delle indennità è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione.

Mediatori

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, la lista dei mediatori è consultabile online sul sito www.inmediaadr.it L’organismo designa il mediatore ritenuto
più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Le nostre Sedi

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ed esattamente, nel luogo del giudice territorialmente competente. In alternativa, l’organismo
può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. 

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